Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato “BONIFICA SOSTENIBILE”, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di informare e sensibilizzare con ogni mezzo l’opinione pubblica locale e nazionale e gli organi istituzionali, per mezzo di stampati, pubblicazioni, conferenze, eventi, incontri, dibattiti e con qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea, sulle problematiche inerenti alla gestione del Consorzio di Bonifica Centro con sede in Chieti ed in particolare in ordine alle corrette modalità di determinazione del contributo di bonifica, che negli ultimi anni ha registrato considerevoli aumenti. Nell’ambito delle iniziative volte per l’attività di informazione e sensibilizzazione sono espressamente escluse attività di lobbying, l’adesione o il sostegno diretto o indiretto a qualsivoglia movimento o partito politico o a singoli candidati, la raccolta fondi o contributi tra il pubblico o gli associati e qualsivoglia attività per l’esercizio della quale sia necessaria un’autorizzazione della pubblica amministrazione o l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori partecipanti che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte del Presidente.

Art. 4

Il Comitato ha sede in Chieti presso l’abitazione del suo presidente e legale
rappresentante. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, in modo informale.

Art. 5

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato e potrà, tuttavia, sciogliersi
anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

Il Comitato è amministrato senza particolari formalità da un Consiglio di Gestione composto dai promotori. La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato ed in caso di cessazione dalla carica i soci promotori provvederanno a sostituirlo con deliberazione a maggioranza semplice. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Art. 7

Il Comitato non ha un proprio patrimonio né può gestire attività dalle quali derivino entrate finanziarie. Le eventuali piccole spese per la realizzazione delle iniziative informative e divulgative dovranno essere sostenute dai promotori o dai membri che ne abbiano interesse; le eventuali entrate a titolo di liberalità o contributo potranno essere accettate unicamente nei limiti e per le finalità del rimborso delle spese sostenute a norma del capoverso precedente. Se percepite in misura superiore dovranno essere restituite al dante causa a cura del Presidente.

Art. 8

Al termine di ogni iniziativa dalla quale possano derivare entrate ed uscite nei termini di cui all’articolo che precede i componenti del Consiglio di Gestione ne redigeranno il rendiconto da sottoporre all’approvazione dei membri (promotori e non) entro il 28  febbraio di ogni anno.

Art. 9

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All’atto dello scioglimento del Comitato se comunque residuasse un fondo cassa questo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.